Iperammortamento 2026: pratica GSE e perizia di interconnessione

L’iperammortamento 2026 maggiora il costo di acquisizione dei beni strumentali 4.0 ai soli fini delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing: l’impresa deduce più di quanto ha speso. GB Consulting segue l’intera procedura: verifica dei requisiti dei beni, comunicazioni sulla piattaforma GSE, coordinamento della perizia asseverata e della certificazione contabile, comunicazioni periodiche.

Ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2026 · GB Consulting S.r.l.

Riferimenti normativi

  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), art. 1, commi 427–436 — GU n. 301 del 30 dicembre 2025, S.O. n. 42/L
  • Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026, modalità attuative — pubblicato sul sito del MIMIT l’11 giugno 2026
  • Decreto direttoriale MIMIT 10 giugno 2026: apertura della piattaforma GSE per le comunicazioni preventive dal 12 giugno 2026
  • D.L. 38/2026, art. 7, convertito dalla L. 88/2026: soppressione del requisito di produzione dei beni in UE/SEE, con effetto dal 1° gennaio 2026

Quanto vale

Maggiorazione del costo di acquisizione (L. 199/2025, art. 1, c. 427):

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 100% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro
  • 50% per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni di euro

Periodo: investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Quali investimenti

L. 199/2025, art. 1, c. 429

  • Beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, elencati negli Allegati IV e V alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
  • Beni materiali nuovi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo (per il solare, solo impianti con i moduli fotovoltaici indicati dalla norma)

Chi può accedere

Le imprese che effettuano investimenti in strutture produttive situate in Italia. Sono escluse le imprese in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali (salvo il concordato con continuità aziendale) e quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001; il beneficio è subordinato al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e al regolare versamento dei contributi (c. 428).

Poiché la maggiorazione opera sugli ammortamenti e sui canoni di leasing deducibili, non produce effetti per chi determina il reddito su base catastale.

Cumulo con altre agevolazioni

L’iperammortamento è cumulabile con altri aiuti nazionali ed europei sugli stessi costi, purché non coprano le medesime quote di costo e il cumulo non superi il costo sostenuto; la base di calcolo è al netto degli altri contributi (c. 431). Non spetta per gli investimenti che beneficiano del credito Transizione 5.0 (art. 1, c. 446, L. 207/2024).

La procedura sul portale GSE

D.I. 7 maggio 2026, art. 3

  1. Comunicazione preventiva, per ciascuna struttura produttiva
  2. Comunicazione di conferma, entro 60 giorni dall’esito positivo della preventiva, con l’acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione
  3. Comunicazione di completamento, a investimento completato e comunque entro il 15 novembre 2028 (termine prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazioni del GSE)
  4. Comunicazioni periodiche, fino al termine di fruizione: entro il 20 gennaio di ogni anno (investimenti, costo sostenuto, previsione di utilizzo) ed entro il successivo 30 giugno (piano di ammortamento e quote imputate)

Da quando si usa il beneficio

Dal periodo d’imposta in cui è trasmessa la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo e che il GSE abbia comunicato l’esito positivo (D.I. 7 maggio 2026, art. 4, c. 1). L’interconnessione deve essere già avvenuta quando si redige la perizia.

Perizia tecnica asseverata

D.I. 7 maggio 2026, art. 6, c. 1

Attesta le caratteristiche tecniche del bene e l’interconnessione. La firma un ingegnere o un perito industriale iscritto all’albo, oppure un ente di certificazione accreditato, con analisi tecnica e idonea copertura assicurativa; per il settore agricolo anche un dottore agronomo o forestale, un agrotecnico laureato o un perito agrario laureato. Il decreto non prevede soglie di importo sotto le quali la perizia possa essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante.

Certificazione contabile

D.I. 7 maggio 2026, art. 7

Attesta l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza con la documentazione contabile. La rilascia il soggetto incaricato della revisione legale; per le imprese non obbligate alla revisione, un revisore legale o una società di revisione iscritti nella sezione A del registro.

Cosa fa GB Consulting

  • Verifica preliminare dei requisiti tecnici del bene (Allegati IV e V) e della documentazione del fornitore
  • Gestione delle cinque comunicazioni sulla piattaforma GSE e delle eventuali integrazioni
  • Perizia asseverata firmata da un tecnico abilitato della nostra rete, oppure supporto tecnico al perito scelto dall’impresa
  • Coordinamento con il revisore per la certificazione contabile
  • Verifica del cumulo con Nuova Sabatini e con le altre agevolazioni sullo stesso bene

Domande frequenti

La perizia serve anche per beni di importo contenuto?

Sì. Il decreto attuativo (art. 6) richiede la perizia tecnica asseverata senza prevedere soglie di importo: anche un bene di valore ridotto va periziato.

Posso far firmare la perizia al mio tecnico di fiducia?

Sì, se rientra tra i soggetti abilitati dall’art. 6 del decreto. In questo caso GB Consulting fornisce il supporto tecnico e documentale al perito incaricato dall’impresa.

L’iperammortamento si cumula con la Nuova Sabatini?

Sì, purché i due aiuti non coprano le stesse quote di costo e il totale non superi la spesa: il costo agevolabile si indica al netto del contributo ricevuto sullo stesso bene (L. 199/2025, art. 1, c. 431).

Il bene deve essere prodotto in Europa?

No. Il requisito di origine UE/SEE previsto inizialmente è stato soppresso dall’art. 7 del D.L. 38/2026, con effetto dal 1° gennaio 2026.

Da quando posso dedurre la maggiorazione?

Dal periodo d’imposta in cui trasmetti la comunicazione di completamento, se in quel periodo il bene è entrato in funzione e il GSE ha dato esito positivo.